Whatsapp: rilevanza probatoria delle conversazioni.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 25/10/2017 n° 49016
La registrazione di conversazioni svoltesi sul canale informatico whatsapp per quanto costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, va acquisita in modo corretto ai fini processuali non potendosi prescindere dall'acquisizione dello stesso supporto-telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione al fine di verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato.
La Corte di Cassazione, sez. V penale con la sentenza n. 49016/2017 analizza con particolare attenzione una problematica molto attuale quale il valore probatorio delle conversazioni svoltesi sul canale telematico whatsapp che, come è noto, oggi è molto utilizzato e diventerà quanto prima un elemento di sicura rilevanza nel corso di indagini giudiziarie. Nel caso di specie l’imputato del delitto di atti persecutori commesso in danno della propria fidanzata lamenta tra le motivazioni del ricorso presentato dinanzi alla Suprema Corte la mancata acquisizione da parte della Corte di Appello della trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico denominato whatsapp che avrebbero dimostrato la prosecuzione dei rapporti con la propria fidanzata e quindi l’inattendibilità della persona offesa, che aveva sostenuto che la relazione con l'imputato si era interrotta.
In effetti la Suprema Corte non ritiene fondata tale lamentela e giudica ineccepibile la decisione della Corte territoriale di non acquisire la trascrizione delle conversazioni svoltesi sul canale informatico tra l'imputato e la parte offesa in quanto pur riconoscendo che la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, (atteso che l'art. 234 c.p.p., comma 1, prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo) l'utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata dall'acquisizione del supporto - telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015). Diventa fondamentale, difatti, controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato. Indubbiamente, a livello di principio la decisione della Suprema Corte non può che essere condivisa poiché, come noto, le prove digitali sono caratterizzate, infatti, da una intrinseca fragilità che rende le stesse facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti anche da parte degli stessi investigatori che se non adeguatamente preparati possono compromettere ed inquinare, inconsapevolmente, la scena criminis. Quando si adotta la tecnologia informatica memorizzando su supporti ottici o magnetici il contenuto «informativo» (astratto) di un qualsiasi documento diviene necessario distinguere tra contenuto e contenitore. Il salto logico da compiere diviene così quello di superare quel binomio, un tempo ritenuto imprescindibile, tra supporto materiale e contenuto informativo del documento. In altre parole, in questa dimensione il contenuto dell’elemento di prova prescinde dalla sua realtà materiale in quanto quest’ultima ne rappresenta solo il suo contenitore occasionale. A questa considerazione bisogna aggiungere anche il fatto che gli elaboratori elettronici riescono a comunicare tra loro e a memorizzare le informazioni solo attraverso la traduzione delle informazioni in una lunga serie di bit. Ogni informazione che deve essere elaborata da un computer deve necessariamente essere tradotta in simboli binari. In questa prospettiva, quindi, un elemento di prova «digitale» non è altro che un’informazione tradotta in un linguaggio comprensibile alla macchina ma non immediatamente percepibile dall’uomo che avrà bisogno di un «mediatore» per comprenderne il contenuto. Quello che accade, come in precedenza osservato, è una netta separazione tra l’informazione astratta (il contenuto) e il supporto materiale che di volta in volta potrà contenerla e rappresentarla in forma intelligibile all’essere umano. La caratteristica principale dell’elemento di prova in questione è quello di essere una realtà facilmente manipolabile ed alterabile. La prova informatica, quindi, per essere effettivamente «prova» in sede processuale dovrà possedere alcune rilevati ed imprescindibili caratteristiche, tra le quali un ruolo di particolare rilevanza è rivestito dall’integrità. Come deve essere garantito e protetto l’aspetto fisico e tradizionale delle prove contenute nell’ambito della scena criminis, egualmente si devono garantire l’integrità degli elementi di prova informatici. I momenti critici ruotanti attorno all’utilizzo processuale di queste prove riguardano, quindi, principalmente la fase della raccolta e della loro conservazione.
Gli accorgimenti che devono essere presi riguardano l’adozione di un sistema idoneo a garantire l’integrità e la non alterabilità della prova acquisita in modo da poterla usare con sicurezza nell’ambito dell’evolversi dell’indagine. Un secondo accorgimento è quello di operare sulle copie e non con i file originali. Occorre però precisare che non si tratta di semplici copie ma di immagini che riproducono esattamente il contenuto, espresso in formato digitale, del supporto di memorizzazione oggetto d’indagine. Si tratterà, quindi, di avere a disposizione una copia non solo fisica ma anche logica del supporto in modo da poter esaminare anche le eventuali parti che risultano vuote ma che in realtà, ad un esame più approfondito, potrebbero celare file o parti di essi cancellati. Questi principi fondamentali rientrano nell’ambito di quella che possiamo definire una vera e propria scienza e cioè la computer (o meglio ancora digital) Forensic che, tra l’altro, ha trovato il proprio fondamento normativo nell’art. 8 della Legge 48/2008 che ha introdotto il comma 1bis dell’art. 247 c.p.p., l’art. 254bis del c.p.p. e nell’art. 9 della stessa legge che ha introdotto il comma 1bis dell’art. 352 c.p.p. ed integrato il comma 2 dell’art. 354 c.p.p. Proprio, però, in omaggio a tali principi nel condividere le ragioni della Suprema Corte, nel caso di specie, si potrebbe ipotizzare un’acquisizione corretta delle conversazioni presenti sul canale informatico a prescindere dalla produzione in giudizio dello stesso supporto e quindi del telefonino.