Violenza sessuale sulla moglie: per il reato basta il rifiuto implicito
Cassazione penale, sez. III, sentenza 05/10/2015 n° 39865
Se il marito obbliga la moglie ad avere rapporti sessuali e questa rifiuta anche solo implicitamente si configura il reato di violenza sessuale.
E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2015, n. 39865. Il nostro ordinamento, all'art. 143 c.c., disciplina i diritti e i doveri reciproci dei coniugi stabilendo che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, derivando, dal matrimonio, l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, è da escludere che sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali, inteso come mero sfogo all'istinto sessuale contro la volontà del partner, tanto più se tali rapporti avvengano in un contesto di sopraffazioni, infedeltà e violenze che costituiscono l'opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarietà in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni (Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 36962).
Per la sussistenza della violenza sessuale, ex art. 609-bis c.p., è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione senza che rilevi, in contrario, l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, in quanto il rapporto coniugale non degrada la persona del coniuge a mero oggetto di possesso dell'altro coniuge con la conseguenza che laddove l'atto sessuale venga compiuto quale mera manifestazione di possesso del corpo, esso acquista rilevanza penale (Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 14789).
Aggiungono gli ermellini che le relazioni sessuali, per la loro variegabilità, costituiscono uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, rientranti tra i diritti inviolabili tutelabili costituzionalmente, con la conseguenza che, da un lato, la libertà sessuale deve essere intesa come libertà di espressione e autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona e, dall'altro, è innegabile che tale libertà non è indisponibile, occorrendo sempre una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che vengono in relazione sessuale tra loro.
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