Il Tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso con cui la madre, in disaccordo con il padre, chiedeva l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino per i tre figli minorenni
La madre vuole sottoporre alla somministrazione del vaccino anti-Covid i tre figli, di cui due infra-dodicenni. Il padre si oppone adducendo diverse argomentazioni, come la non sufficiente sperimentazione dei vaccini attualmente disponibili, il rischio di effetti avversi e la non necessità per i minori.
Il Tribunale di Pistoia, con il provvedimento del 4 marzo 2022, rigetta il ricorso della madre dei ragazzi, ritenendo che il superiore interesse dei minori, in campo medico, debba essere perseguito anche alla luce del principio di precauzione. Infatti, le scelte operate in ambito medico-giuridico vanno effettuate in base al principio di precauzione, a fortiori, ove i destinatari siano soggetti deboli come i minori. Pertanto, non risponde al principio di prudenza autorizzare la somministrazione di un trattamento sanitario – di cui non si conoscono gli effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine – effettuato per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente ritenersi remoti per la fascia d’età considerata. I minori devono godere di una tutela rafforzata, a maggior ragione nel caso in cui vi siano limitate conoscenze in ordine ai possibili effetti avversi anche a medio e lungo termine.
Si tratta di una pronuncia degna di nota atteso che, sino ad oggi, la quasi totalità dei provvedimenti in materia erano stati di segno opposto. |
- La vicenda
Una donna, separata dal marito, agisce in giudizio al fine di ottenere l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino per i tre figli – un ultra-dodicenne e due infra-dodicenni – stante il dissenso manifestato dal padre dei ragazzi. La madre ritiene doverosa la vaccinazione per tutelare la salute dei minori, mentre il padre nutre numerose perplessità a causa della non sufficiente sperimentazione dei vaccini attualmente disponibili, del rischio di effetti avversi e della non necessità per i minori. In sede di udienza, è stato ascoltato il minore di età superiore a 12 anni, il quale ha dichiarato di volersi vaccinare per tutelare la salute propria e altrui e anche per riprendere normalmente la vita sociale. I due fratelli più piccoli non sono stati sentiti ma è risultato pacifico e incontestato che fossero disposti a sottoporsi alla vaccinazione non tanto per motivi sanitari quanto per tornare a praticare sport.
- I dati epidemiologici sono dati di comune conoscenza
Il padre, a suffragio della propria posizione, allega ampia documentazione relativa a “dati statistici, studi scientifici, documenti sanitari quali il modulo di consenso informato ai vaccini anti-Covid19 oggi disponibili”. Tali produzioni non sono state contestate dalla ricorrente, che non ha prodotto allegazioni di segno contrario. Il giudice rileva come sia necessario prendere le mosse dai dati scientifici ed epidemiologici che costituiscono ormai dati di comune conoscenza. Ebbene, i foglietti illustrativi dei due vaccini anti-Covid attualmente impiegati in Italia (Pfizer e Moderna) – consultabili sul sito di AIFA – recitano testualmente “non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni”; mentre le indicazioni del nuovo vaccino raccomandano il non uso sino a 18 anni. In virtù di ciò, il giudice non può autorizzare l’impiego di un farmaco che «l’autorità sanitaria a ciò preposta raccomanda di non utilizzare in casi analoghi a quelli posti a base della domanda (nella specie, fascia d’età inferiore a 12 anni)». Tale dato è sufficiente a rigettare il ricorso per quel che attiene ai due bambini più piccoli (infra-dodicenni).
- I dati dell’ISS e ISTAT relativi ai minori di 18 anni
Nella pronuncia vengono elencati i dati messi a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’ISTAT e si rileva che, nella fascia d’età compresa tra gli zero e i diciotto anni, al 1° marzo 2022:
- la percentuale di letalità è dello 0,001841%;
- la percentuale dei ricoveri in terapia intensiva è pari allo 0,012025%.
Di seguito, si riportano i dati così come evidenziati nel provvedimento in commento:
- «nella fascia d’età 0-18 anni, quella qui di interesse, si sono registrati (al 1° marzo 2022) 49 decessia fronte di 2.661.064 di contagi, per una percentuale di letalità dello 0,001841%, e a fronte di 9.917.276 di persone totali rientranti nella fascia d’età (dato ISTAT disponibile riferito al 1.1.2021), per una percentuale di mortalità dello 0,000494%»;
- «nella fascia d’età 0-18 anni, inoltre, si sono registrati (al 1° marzo 2022) 320ricoveri in terapia intensiva a fronte di 2.661.064 di contagi, per una percentuale dello 0,012025% e a fronte di 9.917.276 di persone totali rientranti nella fascia d’età, per una percentuale dello 0,003227%».
- Il bilanciamento tra rischi e benefici
In caso di disaccordo tra i genitori, l’autorità giudiziaria può intervenire al fine di assumere una decisione che deve perseguire il superiore interesse del minore. Nell’ipotesi in cui si tratti di decisioni mediche, la valutazione deve avvenire tramite il bilanciamento tra rischi e benefici, alla luce dell’art. 32 Cost. Nell’ipotesi in discorso:
- il beneficiodella vaccinazione risiede nella limitazione della possibilità di contrarre una forma grave della malattia,
- mentre i rischiconsistono nei possibili effetti avversi conseguenti al vaccino.
Nell’effettuare tale valutazione comparativa, il giudice richiama i dati statistici di cui sopra, messi a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall’ISTAT, allegati dal resistente e comunque di pubblico dominio.
Al lume dei dati sopra esposti, il beneficio del vaccino per i minori consiste nella riduzione di eventi che si sono verificati in media:
- in meno di 2 casi su 100.000 contagiati e in meno di 5 casi su 1.000.000 di bambini (per l’ipotesi del decesso)
- in poco più di 1 caso su 10.000 contagiati e in circa 3 casi su 100.000 bambini (per l’ipotesi del ricovero in terapia intensiva).
In relazione al beneficio, si precisa come la vaccinazione sia utile ai fini di prevenire la malattia ma come non eviti il contagio o la trasmissione del virus.
In merito ai rischi relativi alla vaccinazione, viene richiamato il contenuto dei foglietti illustrativi dei due sieri, ove per i soggetti minorenni è indicata come non conosciuta la frequenza degli effetti collaterali più gravi come le reazioni allergiche o le reazioni del sistema immunitario. Per ambedue i vaccini, inoltre, è specificato che comportano “un aumento del rischio di miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore)” e che ciò è stato osservato più spesso “nei maschi più giovani”, quali sono due dei tre minori di cui si discute. Infine, si rileva come i sieri siano stati autorizzati sotto condizione dall’autorità europea dal momento che “non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione”. Questo aspetto dovrebbe indurre particolare cautela nella somministrazione di un vaccino a soggetti che, per fascia d’età, presentano, in una percentuale minima, la possibilità di sviluppare la malattia in forma grave. I minori devono godere di una tutela rafforzata a maggior ragione nel caso in cui vi siano limitate conoscenze in ordine ai possibili effetti avversi anche a medio e lungo termine.
- Le scelte medico-giuridiche devono essere presiedute dal principio di precauzione
Le scelte operate in ambito medico-giuridico vanno effettuate in base al principio di precauzione, a fortiori, ove i destinatari siano soggetti deboli come i minori. Pertanto, non risponde al principio di prudenza autorizzare la somministrazione di un trattamento sanitario – di cui non si conoscono gli effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine – effettuato per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente ritenersi remoti per la fascia d’età in discorso.
- L’interesse pubblico e il superiore interesse del minore
Il diritto alla salute ha una duplice valenza, in quanto si presenta sia come diritto fondamentale dell’individuo sia come interesse della collettività (C. Cost. 5/2018). L’interesse pubblico non può prevalere sistematicamente su quello individuale. Si assiste ad una prevalenza della componente pubblicistica “in ipotesi eccezionali da declinare secondo il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e da individuare nel rispetto di una riserva di legge”. Pertanto, il bilanciamento tra i possibili effetti collaterali e i possibili benefici deve essere effettuato avendo riguardo al soggetto che riceve il trattamento. In altre parole, il giudizio di tollerabilità non può avvenire tra termini disomogenei, ossia tra gli effetti collaterali per il ricevente – da una parte – e i benefici per la collettività – dall’altra. Secondo il giudice, «il criterio del miglior interesse del minore ha per sua natura carattere individuale e specifico e come tale di regola preponderante rispetto all’interesse pubblico, a motivo della speciale tutela che l’ordinamento richiede di conferire ai minori quali soggetti deboli e bisognosi di protezione».
- Il sacrificio della vita sociale è temporaneo
Oltre all’interesse pubblico, può costituire oggetto di bilanciamento anche l’interesse alla vita sociale e relazionale dei minori?
La risposta è negativa.
Infatti, le attività ludiche e ricreative sono importanti nello sviluppo della personalità ma non al punto da incidere nella valutazione rischi-benefici. Gli interessi sottesi allo svolgimento di tali attività «sono espressivi di valori ricompresi nell’alveo dell’art. 2 Cost., ma privi di una tutela costituzionale specifica quale quella garantita invece dall’art. 32 Cost. che, come tale, appare prevalente nel bilanciamento in caso di contrapposte esigenze le quali, peraltro, anche dal punto di vista logico presuppongono il godimento del bene salute stesso».
Inoltre, il giudice rileva come la limitazione alla libera esplicazione della vita sociale dei minori sia dovuta a provvedimenti di carattere transitorio, connessi alla durata dello stato di emergenza. Infatti, lo stato emergenziale deve avere una durata limitata nel tempo altrimenti cesserebbe di essere “di emergenza” e diverrebbe “ordinario”.
- Conclusioni: rigettato il ricorso della madre
In conclusione, pur avendo tenuto in considerazione le motivazioni espresse dai minori a favore della vaccinazione, il giudicante le ha ritenute non mature e non rispondenti al migliore interesse dei minori stessi; pertanto, alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso della madre dei ragazzi viene rigettato.