"Spariscono gli assegni familiari"
A partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 viene introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori.
Questo assegno andrà a sostituire altre misure attualmente vigenti.
Questo assegno è chiamato “assegno ponte” poiché sarà in vigore solo da luglio a dicembre dopo di che entrerà a regime la nuova disciplina definitiva.
L’importo dell’assegno temporaneo dovrà essere calcolato in base all’isee ed in base al numero di figli minori facenti parte del nucleo familiare.
La richiesta dell’assegno temporaneo dovrà avvenire con modalità telematica inps o tramite patronati e decorrerà dal mese della sua richiesta.
Solo se la domanda sarà inoltrata entro il 30 settembre 2021 sarà possibile percepire gli arretrati dal mese di luglio 2021.
Per fare domanda di assegno temporaneo è necessario possedere un isee di valore non superiore ai cinquantamila euro.
E’ necessario che il genitore che presenta domanda di assegno unico provvisorio sia coabitante col figlio ma in caso di separazione, divorzio e comunque in tutti i casi di affidamento condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, sarà erogato nella misura del 50% ad entrambi i genitori.
Il diritto all’assegno unico è esteso anche ai nonni che abbiano nipoti minori a carico.
Si evidenzia che la questione è ancora oggetto di discussione, mancano ancora molti aspetti da completare e ancora molti raccordi da effettuare, per cui sono possibili nuove indicazioni.