Per i danni causati dalla condizione del manto stradale è sufficiente dimostrare il nesso causale tra il bene e l’evento dannoso (Cassazione Civile n. 8450/2025).
Il caso
Un uomo, alla guida di un ciclomotore, cade a causa di un dosso non segnalato riportando lesioni personali. Agisce contro il Comune per ottenere il risarcimento, ma la domanda viene rigettata poiché la strada era ben visibile e il dosso facilmente percepibile.
La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza del 31 marzo 2025, n. 8450, ribadisce che la responsabilità per danni derivanti dalla condizione del manto stradale prescinde dalla prova della presenza di una situazione di “insidia”. È sufficiente dimostrare il nesso tra la res (la strada) e l’evento dannoso. Tale responsabilità può essere esclusa se il custode (in questo caso il Comune) prova la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del comportamento del danneggiato o di un terzo, anche solo colposo e imprevedibile.
Il quadro giuridico
La giurisprudenza riconduce al paradigma della responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) i danni causati da beni demaniali, come una buca o un dosso non segnalato. La responsabilità è oggettiva e non richiede la prova della colpa del custode. Una volta provato il nesso causale tra la cosa e il danno, spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe la serie causale.
Il meccanismo probatorio dell’art. 2051 c.c. prevede che:
• il danneggiato provi il nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno;
• il custode dimostri l’interruzione del nesso causale per caso fortuito.
Il risarcimento è escluso quando il danno è causato da una condotta imprudente del danneggiato, specie se la situazione di pericolo era visibile e conoscibile, in applicazione del principio di solidarietà che impone doveri di cautela.
Il concorso di colpa
Il ricorrente lamentava l’erroneo richiamo alla nozione di “insidia e trabocchetto” e la scorretta applicazione dell’art. 2051 c.c., sostenendo che la condotta colposa del danneggiato rileva solo ai fini della riduzione o esclusione del risarcimento ex art. 1227 c.c., non come caso fortuito.
La Cassazione ha chiarito che la condotta del danneggiato può interrompere il nesso eziologico se ha esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro, anche senza essere eccezionale o imprevedibile. La responsabilità si esclude se è provato il caso fortuito o se è dimostrata la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del comportamento del danneggiato o di un terzo.
Il danneggiato non deve provare l’insidia
La Corte ribadisce che è irrilevante, ai fini causali, la natura “insidiosa” del bene o la percepibilità dell’insidia da parte del danneggiato. Il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l’evento, ma non la natura insidiosa né la propria assenza di colpa. È il custode a dover provare elementi idonei a interrompere il nesso causale.
Conclusione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto:
• la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni derivanti dalla condizione del manto stradale prescinde dalla prova dell’insidia;
• è sufficiente dimostrare il nesso tra “res” ed evento dannoso;
• la responsabilità può essere esclusa se il custode dimostra la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o di un terzo, anche solo colposa e imprevedibile.



