Pirateria on line: pubblicata la L. 93/2023
È stata pubblicata in G.U. la L. 14 luglio 2023, n. 93 con disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Per meglio inquadrare le disposizioni, va premesso che il fenomeno criminale ha risvolti gravi in termini economici, pari a quasi 1,7 miliardi in termini di fatturato perso nella filiera dell’industria audiovisiva e circa 10mila in termini di posti di lavoro a rischio. I dati della pirateria digitale, di recente sintetizzati dall’indagine 2022 sul fenomeno della pirateria audiovisiva e sportiva, condotta da Ipsos per conto di FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali) sono allarmanti: l’incidenza complessiva della pirateria di film, serie, programmi ed eventi sport-live tra la popolazione adulta è pari al 42%, con un aumento nel numero di contenuti audiovisivi piratati pari a circa 345 milioni di atti illeciti, che segna un innalzamento di quasi il 9% rispetto all’anno precedente.
E’ dunque in questo chiaro, quanto allarmante scenario, che si inserisce il recente intervento del legislativo, con un pacchetto di misure riconducibili a tre principali novità: si conferiscono nuovi poteri all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che a fronte della segnalazione dei titolari dei diritti potrà ordinare l’immediato oscuramento del sito che trasmette illegalmente il contenuto; si inaspriscono le sanzioni sia per coloro che mettono illegalmente a disposizione contenuti protetti da copyright, sia per gli utenti finali con multe fino a 5.000,00 euro e fino a tre anni di carcere; si prevede il camcording come reato alla stregua delle altre forme di pirateria.
L’articolato è preceduto dal richiamo ai “principi della materia” previsti in attuazione degli art. 41 e 42 della Costituzione, dell’ art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione di Parigi sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Viene quindi ribadita l’importanza della tutela e della promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come leva per l’innovazione e la creatività. Si conferma l’importanza del sostegno, anche economico, nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione e l’internazionalizzazione delle opere dell’ingegno nazionali. Vengono inoltre richiamate le forme di responsabilizzazione presenti nell’ordinamento nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere piu’ efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti, con un richiamo finale alle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Con l’art. 2, rubricato “provvedimenti urgenti e cautelari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente” all’Autorità viene attribuito il potere di ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Inoltre, e qui un’importante novità, il blocco si estende anche ad ogni futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, c.d. alias, a chiunque riconducibili, che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. Inoltre, nei casi che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell’ingegno simili, eventi sportivi, nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, all’Autorità è conferito il potere di ordinare - con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio- ai prestatori di servizi, di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP.
Da segnalare che il provvedimento è adottato a seguito di istanza presentata dal titolare o licenziatario del diritto o dalla colllecting cui il titolare abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall’articolo 22, paragrafo 2, del DSA. Quanto al procedimento, il provvedimento di disabilitazione viene notificato immediatamente dall’Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento medesimo.
I prestatori e in generale i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco si trovi all’interno dell’Unione europea, l’Autorità può prevedere partnerariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell’Unione europea. Nel caso in cui l’indirizzo IP soggetto a blocco si trovi al di fuori del territorio dell’Unione europea, l’Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea. Da ultimo l’Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati e su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.
Un secondo “grappolo” di disposizioni riguarda invece le Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale (art. 3). La norma introduce la lettera h-bis) all’art- 171-ter della LDA, integrando la fattispecie criminosa di cui all’ art. 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per chi esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. L’ampliamento consente di ritenere incluso anche il c.d. fenomeni del camrecording. Inoltre, la pena pecuniaria di €. 1.032,00 prevista per detti reati, viene inasprita e portata a 5.000,00 euro.