Per info & appuntamenti: Avv. Buda 0541 781 115 - Avv. Gori 0541 946 878 - Avv. Forti 0541 781 771 - Avv. Andriuolo 0541 801 083

PUBBLICAZIONI Studio Avvocati in Savignano

Nascita indesiderata; diritto di decidere in piena coscienza e libertà va tutelato

Nascita indesiderata; diritto di decidere in piena coscienza e libertà va tutelato

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 29/01/2018 n° 2070

Mancata interruzione di gravidanza per inadempimento del sanitario e nascita indesiderata: è risarcibile non solo il danno alla salute della madre ma anche il danno derivante dalla lesione del diritto di decidere in piena coscienza e libertà.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, nell’ordinanza n. 2070/18, depositata il 29 gennaio.

Nella vicenda in oggetto, una donna aveva citato in giudizio il proprio medico ginecologo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria presso cui lo stesso operava, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla stessa derivanti a causa della non corretta esecuzione dell'intervento di interruzione volontaria di gravidanza, al quale si era sottoposta.

A tal riguardo, l’attrice spiegò che, maturata la decisione di non portare a termine la gravidanza per ragioni di difficoltà economica e psicologica, aveva effettuato il relativo intervento di interruzione, ma a distanza di circa un mese dall'esecuzione dell’operazione, aveva scoperto che la gravidanza era proseguita, in quanto si trattava di una gestazione gemellare rispetto alla quale, un solo feto era stato eliminato. Inoltre, esponeva che, a causa del superamento del termine previsto dall'art. 4 L. 194/1978, non aveva più potuto sottoporsi ad un secondo intervento di interruzione di gravidanza e che, dalla nascita della bambina, le erano derivati gravi danni anche in relazione agli oneri di mantenimento in relazione ai quali chiese il risarcimento.

Dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria, la Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito, riconoscendo alla donna un risarcimento economico.

La Suprema Corte, nell’esaminare, in via preliminare, il ricorso incidentale proposto dall’Azienda ospedaliera, ha ritenuto ormai superato l’indirizzo giurisprudenziale citato da quest’ultima, in virtù del quale, l’unico danno risarcibile è quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisco-psichica della donna, essendo escluso ogni tipo di risarcimento ulteriore, come nel caso in esame, in cui la bambina era nata sana.

La Suprema Corte ha chiarito che detto orientamento è stato ormai surclassato dal principio di autodeterminazione, secondo cui, qualora l'erronea esecuzione dell'intervento di interruzione della gravidanza determini una nascita indesiderata, deve essere riconosciuto non solo del danno alla salute della madre ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della libertà di autodeterminazione.

Tale diritto rientra nella valutazione complessiva del bene salute, concepito come benessere psicofisico della persona, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 438 del 2008).

A sostegno di tale interpretazione, vi è l’analisi non solo letterale dell'art. 1 della L. 194/1978 che pone ad oggetto della tutela "una procreazione cosciente e responsabile", e del seguente art. 4 che prevede, tra le ragioni che legittimano la richiesta di interruzione della gravidanza, "le circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito" con una visione omnicomprensiva del diritto costituzionalmente garantito di cui all'art. 32 della Cost. Orbene, la Cassazione ha condiviso tale interpretazione, ritenendo che la tutela prescinda del tutto dalle condizioni di salute della neonata, per cui essere riconosciuta rispetto alle negative ricadute esistenziali che si verifichino nella vita dei genitori, conseguentemente alla violazione del diritto a non proseguire la gravidanza, non esercitato a causa dell’inadempimento del sanitario e della struttura sanitaria a ciò preposti.


© Studio Legale | Avvocati a Savignano sul Rubicone -> Gli esperti giuridici al tuo servizio -> Avv. Pierino Buda, Avv. Davide Gori, Avv. Alessandro Forti, Avv. Jusi Andriuolo

Scroll to Top