L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni...
La Corte di Cassazione ha confermato che l’obbligo di mantenere i figli non viene meno con il compimento dei diciotto anni ma si protrae nel caso in cui i figli siano ancora non autosufficienti senza loro colpa.
Senza loro colpa significa in maniera molto netta che spetta il mantenimento a quei figli che frequentano l’università con profitto.
Senza loro colpa significa anche che al figlio spetta il mantenimento se dimostra di essere privo di occupazione ma di essersi attivato concretamente nella ricerca di una occupazione.
Ovviamente l’età del figlio alleggerisce o aggrava l’onere della prova: a diciannove anni può essere giustificabile che non abbia ancora trovato una occupazione, a trenta anni molto meno.
Si discute molto anche su come valutare i contratti di apprendistato e i contratti a tempo determinato.
La sentenza n. 40282 del 2021 ha affermato che l’assegno di mantenimento viene meno se il figlio ha un contratto a tempo determinato.
Ovviamente l’elemento retributivo deve essere qualificato dall’adeguatezza.
Per sospendere o eliminare l’assegno di mantenimento non è sufficiente che il figlio lavori qualche mese in estate oppure svolga qualche lavoretto nel week-end e per modificare quanto il Giudice ha stabilito per il mantenimento è necessario tornare in Tribunale.