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La madre si oppone ingiustificatamente alle vaccinazioni del figlio? Al padre spetta la decisione

La madre si oppone ingiustificatamente alle vaccinazioni del figlio? Al padre spetta la decisione

Corte d'Appello, Napoli, decreto 30/08/2017

Deve essere affievolita la responsabilità genitoriale della madre che si opponga ingiustificatamente alla somministrazione in favore del figlio di dosi di vaccino esavalente e trivalente; conseguentemente, spettando l’ultima decisione al padre (sotto la sua responsabilità), questi ha facoltà di sottoporre il bambino alle vaccinazioni anche senza il consenso della madre, così come, ha facoltà di rimandarle ovvero di cambiare idea. Corte d’Appello Napoli, sez. famiglia, decreto 30 agosto 2017 Il Tribunale per i minorenni di Napoli, provvedendo su ricorso di D.S.F., padre del minore D.S.M., ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., ha disposto, all’esito di CTU, l’affievolimento della responsabilità genitoriale di M.R., madre del bambino (di circa sette anni) relativamente alla somministrazione delle ulteriori dosi vaccinali (esavalente e trivalente). M.R. ha proposto reclamo. Si è costituita l’avv. F.M.C., quale curatore speciale del minore, per chiedere il rigetto del reclamo.

La reclamante M.R. riferisce che il figlio D.S.M. è nato perfettamente sano e ha presentato una crescita regolare sia dal punto di vista fisico che psicomotorio. Tuttavia, all’attualità, il bambino è affetto da “problematiche neurologiche ad eziologia incerta” – come rilevato dalla dr.ssa L., consulente di parte della M.R., e proprio in occasione della somministrazione di vaccini, ben 21 in un arco temporale di 17 mesi, ha mostrato chiare reazioni avverse, analiticamente indicate nel reclamo, protrattesi per diversi giorni, senza che fossero testati “né gli indicatori di danno del sistema nervoso (LDH, neopterine, alanina, anticorpi contro la mielina e le proteine gliali), né il quadro EEGrafico, né le risposte sierologiche ai tanti vaccini ricevuti né l’assetto immunologico del bambino né fatte indagini virologiche su sangue né liquor e nemmeno ricercati su sangue”. Sicché, “indisturbata, l’encefalopatia, verosimilmente innescata dalla amplificazione della risposta immunologica e infiammatoria ai vaccini iniettati, progredì danneggiando profondamente l’organismo di D.S.M.”. La reclamante, dichiara che “non sa (...) se la causa della patologia del bambino sia o meno ascrivibile ad un vaccino, ma avendo letto le controindicazioni dei vaccini nei casi di malattie neuro metaboliche, ha semplicemente chiesto al marito separato di procrastinare la somministrazione delle ulteriori dosi di vaccini all’esito di esami di laboratorio sul minore”. Assume in definitiva la M.R. che, nel caso di D.S.M., i rischi legati alla somministrazione dei vaccini sono maggiori dei potenziali benefici. La Corte di Appello di Napoli, nel rigettare il ricorso, ha richiamato le conclusioni assunte dal C.T.U. all’esito del giudizio di primo grado. In particolare, nella relazione peritale si è evidenziato che «Non si ravvisa alcun elemento clinico che, alla luce delle evidenze riportate in letteratura internazionale, controindichi il prosieguo delle somministrazioni delle ulteriori dosi vaccinali, tenuto altresì conto di quanto illustrato nel piano nazionale prevenzione vaccinale allegato al parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 giugno 2015. In particolare si sottolinea che: a) la comunità scientifica internazionale pediatrica non ha evidenziato alcun nesso tra vaccinazioni e disturbi neurologici, con particolare riferimento per i disordini dello spettro autistico, peraltro non presentati al momento dal piccolo D.S.M. È stato ben documentato che i dati in supporto di tale nesso causale erano dimostratamente contraffatti; b) non è stata documentata alcuna reazione avversa al di fuori dell’ordinario (modico rialzo febbrile in assenza di segni obiettivi neurologici) alle somministrazioni delle dosi vaccinali sinora somministrate; c) il piccolo D.S.M. risulta essere perfettamente responsivo agli antigeni “non-self” come dimostrato dai tioli anticorpali positivi, incluso il titolo anti-HBsAg. Tale dato permette di escludere con certezza che il soggetto possa rientrare nelle categorie a rischio in quanto immunodepresso. L’aumento dei livelli di lgE sierici indica esclusivamente una condizione di atopia, riscontrabile peraltro in una percentuale non irrilevante della popolazione generale, che indica esclusivamente una generica predisposizione a manifestazioni allergiche, che non necessariamente compariranno e che non richiedono alcuna precauzione. È assolutamente acclarato il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni. Le vaccinazioni devono essere considerate come un “intervento collettivo”, in quanto oltre a proteggere il singolo permettono anche la protezione in collettività dei soggetti vulnerabili (ad es., immunodeficienti congeniti o immunodepressi, ecc.), permettendo in buona sostanza il controllo della trasmissione delle malattie oggetto del programma vaccinale. Il beneficio è dunque diretto, derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia, e indiretto, in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati».

Se non si trattasse di un procedimento ex art. 333 c.c., in cui il preminente interesse del minore attribuisce al giudice anche poteri istruttori officiosi, dovrebbe concludersi che grava sulla madre, a fronte del normale programma di vaccinazioni consigliato dalla pediatra di base, dimostrare che nel caso specifico esistano controindicazioni al programma medesimo. E dunque ogni indagine che il CTU abbia ritenuto di disporre in funzione della risposta ai quesiti è da un lato riconducibile ai poteri istruttori officiosi del giudice minorile, dall’altro rappresenta un approfondimento tecnico delle questioni sollevate proprio dalla M.R. La reclamante insiste su di una diversa interpretazione dei dati clinici e una diversa opinione (argomentata nella relazione di CTP) sui rischi legati alle vaccinazioni, «un’opinione individuale di singoli professionisti» – così il CTU chiamato a chiarimenti (più ampie citazioni nel decreto impugnato) – «non suffragata da alcuna evidenza scientifica», per costituire la quale, applicando le regole dell’Evidence Based Medicine, «non è sufficiente un singolo lavoro sperimentale ma bensì un considerevole numero di lavori scientifici rigorosi ed elaborati con la metodologia della metanalisi». La Corte, senza nulla togliere a teorie minoritarie e a lavori scientifici sperimentali, ritiene più corretta la scelta conforme all’opinione scientifica largamente dominante. Peraltro, la stragrande maggioranza della giurisprudenza di merito che si è occupata del disaccordo tra i genitori sulla somministrazione di vaccini ha risolto la questione rimettendo la decisione al pediatra di base. Nel nostro caso, la pediatra di D.S.M. ha preso netta posizione sulla opportunità delle vaccinazioni e sulla inesistenza di alcun rischio rispetto ai paventati disturbi neurologici.

E il Tribunale, al contrario di quanto possa apparire ad una lettura superficiale del decreto, non ha imposto le vaccinazioni, ma ha semplicemente lasciato al padre la decisione finale. Questi ha facoltà di sottoporre il bambino alle vaccinazioni anche senza il consenso della madre; così come, alla stregua del decreto in oggetto, ha facoltà di rimandarle, ovvero di cambiare idea. Il decreto si limita ad affievolire la responsabilità genitoriale della madre, lasciando quella del padre integra e, limitatamente alla questione vaccini, esclusiva.

La decisione in rassegna interviene all’indomani dell’entrata in vigore della legge 31 luglio 2017, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci. Con tale importante provvedimento viene introdotto, per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private, il divieto di iscrizione dei bambini che non siano sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Per gli altri gradi di istruzione l'immunità dalle dodici patologie interessate dalle inoculazioni obbligatorie non costituisce requisito di accesso alla scuola, ovvero agli esami, pur permanendo le sanzioni a carico degli esercenti la potestà genitoriale. In particolare, l’art. 1, comma 4 del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 prevede che “in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento”. In sede di conversione del decreto è stato soppresso il comma 5 dell’art. 1, in base al quale “Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza”. La sentenza in rassegna merita di essere segnalata perché: - chiarisce che la controversia sulla somministrazione o meno dei vaccini ad un minore non dà luogo ad un semplice “disaccordo tra i genitori”, la cui soluzione, ai sensi dell’art. 337 ter, 3° comma, c.c., sarebbe affidata al tribunale ordinario, ma configura il rischio di un pregiudizio grave, che giustifica la proposizione della domanda al Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti ex art. 333 c.c.; - si uniforma al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che ha risolto le controversie tra i genitori sulla somministrazione di vaccini rimettendo la decisione al pediatra di base; - conferma la decisione del Tribunale per i Minorenni di affievolimento della responsabilità genitoriale della madre che si era opposta alla prosecuzione del trattamento vaccinale, adducendo – con argomentazioni prive di validità scientifica – che questo era la causa delle problematiche neurologiche del figlio. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI: Conformi Trib. Roma Sez. I, Ord., 16.2.2017; App. Bologna, Sez. Lav., 13.2.2015, n. 1767/2014 Difformi Trib. Rimini Sez. lavoro, Sent., 15.3.2012


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