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In caso di investimento sulle strisce il pedone ha sempre ragione anche se è imprudente

In caso di investimento sulle strisce il pedone ha sempre ragione anche se è imprudente.

Lo ha ribadito la Corte
Cassazione con una recente sentenza. Unica possibile eccezione: un
comportamento assolutamente imprevedibile del pedone stesso.

In caso di investimento sulle strisce il pedone ha sempre ragione, anche se ha attraversato la strada in maniera imprudente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente sentenza, precisando che in questi casi la responsabilità cade sempre sul conducente dell’auto. Questo perché, in prossimità delle strisce pedonali, l’automobilista è tenuto a prevedere la condotta del pedone, anche se avventata, ponendo eventualmente in essere tutte le manovre di emergenza necessarie a evitare l’impatto.

AUTO IN PROSSIMITÀ DELLE STRISCE: COSA PREVEDE IL CODICE

L’articolo 141 del Codice della Strada dispone (comma 1) che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che [...] sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione”. Inoltre (comma 2) il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Ma soprattutto (comma 4) “deve ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi [...] in prossimità degli
attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza”.

INVESTIMENTO SULLE STRISCE: IL CASO GIUDICATO DALLA CASSAZIONE

Basandosi su questi principi la Cassazione si è pronunciata sul caso di
un uomo condannato per omicidio colposo dopo aver investito una donna sulle strisce a Roma. Dopo la condanna in appello l’uomo si era rivolto alla Suprema Corte lamentando che la vittima aveva attraversato sulle strisce pedonali di notte, in una zona scarsamente illuminata e a un incrocio segnalato da un semaforo a luce gialla lampeggiante. Giustificando quindi l’investimento sulle strisce con il fatto di non aver visto la donna a causa dell’oscurità, pur procedendo a una velocità rispettosa dei limiti.

INVESTIMENTO SULLE STRISCE: PERCHÉ IL PEDONE HA SEMPRE RAGIONE

La Cassazione ha però rigettato il ricorso di questo conducente ravvisando una condotta di guida caratterizzata da negligenza, imprudenza e imperizia, perché pur viaggiando a una velocità consentita avrebbe dovuto moderare ulteriormente l’andatura, vista l’ora notturna e le scarse condizioni di visibilità. Chi guida, ha sancito più volte la giurisprudenza, deve infatti aver la possibilità di porre in atto tutte le manovre di emergenza necessarie a evitare un urto o uno scontro, anche in caso di un comportamento imprudente altrui. Pensiamo per esempio a un pedone che cambia direzione sulle strisce, oppure che attraversa la strada con imprudenza avviandosi sull’asfalto solo in prossimità dell’attraversamento pedonale, o di notte o in un’area a scarsa illuminazione. Sono tutte situazioni che un automobilista deve prevedere e prevenire. L’unica eccezione riguarda invece un eventuale comportamento del pedone assolutamente imprevedibile: solo in questo caso si può valutare la sua corresponsabilità [Cass. Pen. - IV Sezione - n. 34406/19 del 08/05/2019 dep. il 29 luglio].

Pedone investito sulle strisce

La colpa per l’incidente stradale è solo dell’automobilista che investe il pedone che attraversa sulle strisce. Il conducente che sorpassa il veicolo che lo precede, che si era fermato proprio per consentire al pedone di passare, mette in atto una condotta imprudente tale da giustificare la colpa esclusiva dell’impatto.
Infatti, il conducente non può dimostrare né di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno né il concorso di colpa del pedone [Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 582 del 12 giugno 2019 ].

Conducente abbagliato dal sole

Chi investe un pedone perché ha il sole in faccia che non gli consente di
vedere bene la strada è considerato responsabile. In questi casi è l’automobilista a dover prendere le precauzioni e, se del caso, fermarsi completamente fino a ristabilire un rapporto di perfetta visuale della strada [Tribunale di Gela, sentenza 230 del 7 maggio 2019].

Attraversamento del pedone col semaforo rosso

Il tribunale di Ravenna ha dato torto a un pedone che aveva attraversato l’incrocio di corsa con il semaforo rosso. Per i giudici, l’impossibilità dell’automobilista di evitare la collisione è oggettiva, con conseguente esonero di responsabilità a suo carico [Tribunale di Ravenna, sentenza 464 dell’11 maggio 2017].

Pedone guarda il cellulare

Secondo il tribunale di Trieste, il pedone che attraversa la strada fuori
dalle strisce pedonali di corsa e parlando al telefono ha un concorso di
colpa pari all’80% nel caso in cui venga investito da un’automobilista. Si tratta, infatti, di una condotta in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, tanto che il pedone costituisce un ostacolo lungo la direttrice di marcia dell’auto. Sussiste un profilo di colpa, minimo, anche in capo all’automobilista (20%) che avrebbe dovuto prevedere l’attraversamento.
Attenzione però: l’elemento determinate per la responsabilità del pedone non è tanto la distrazione quanto la velocità nell’attraversamento della strada; è proprio questo fattore che determina l’impossibilità, per il conducente, di evitare l’incidente stradale. Perché, laddove l’evento – seppur non prevedibile – sia eliminabile usando la normale diligenza (un’andatura moderata), la colpa dell’investitore è scontata [Tribunale di Trieste, sentenza 380 del 7 giugno 2019].


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