Divorzio: possono essere prodotti in giudizio i messaggi privati del coniuge
La sentenza della CEDU del 7 settembre 2021 (caso 27516/2014) stabilisce i limiti alla possibilità di utilizzo, cercando il giusto equilibrio tra diritto di difesa e tutela della privacy.
22/09/2021
I messaggi privati del coniuge su un sito di incontri possono essere usati nella causa di divorzio, con le dovute cautele per la privacy.
Questo è quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo con la sentenza 7 settembre 2021.
La sentenza (caso M.P. v Portogallo ricorso n. 27516/2014) stabilisce i limiti alla possibilità di utilizzo, cercando il giusto equilibrio tra diritto di difesa e tutela della privacy.
Il caso
La vicenda esaminata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo riguarda il caso di un marito che nel giudizio di divorzio, aveva prodotto i messaggi che la moglie, durante il matrimonio, aveva mandato ad altri uomini su un sito di incontri. La donna lamentava davanti alla Corte Europea, la violazione del diritto alla privacy ed alla segretezza della corrispondenza, che nessuna delle autorità giudiziarie portoghesi aveva tutelato.
Eppure, secondo il diritto del Portogallo, l’accesso alla corrispondenza altrui senza il consenso dell’interessato è un comportamento penalmente perseguibile. Inoltre, il marito non si era limitato a visionare i messaggi della moglie ma li aveva anche prodotti nella causa.
La decisione
La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto corretto l’operato dei giudici portoghesi che non hanno perseguito il marito per i comportamenti lamentati dalla moglie.
L’accusa della donna di accesso alla corrispondenza privata da parte del marito era stata ritenuta infondata nel merito. La Corte di Appello di Lisbona aveva valorizzato il fatto che la moglie a suo tempo avesse concesso al marito il pieno accesso al proprio account di posta elettronica sul sito di incontri. Non ci sarebbe stata alcuna violazione quindi perché i messaggi
prodotti in causa facevano parte della vita privata della coppia, e non solo della moglie. Per la Corte Europea non ci sono elementi per disattendere la valutazione compiuta dai giudici di merito.
L’avere poi prodotto in giudizio questi messaggi, è stato ritenuto un comportamento lecito da parte della Corte Europea. La Corte, cercando l’equilibrio tra la tutela del diritto di difesa e la tutela del diritto alla vita privata, stabilisce un primo principio generale: quello della pertinenza della produzione documentale al giudizio, quale metro di valutazione della liceità delle condotte.
Considerata la pertinenza di messaggi di quel tenore e di quella tipologia all’interno di un procedimento civile come quello di divorzio, dove deve essere valutata la situazione personale dei coniugi e della famiglia, la privacy cede il posto al diritto di difesa.
E tuttavia, vista l’importanza del diritto alla vita privata la Corte pone un limite alla possibilità di produrre in giudizio documenti attinenti alla vita privata altrui, anche se pertinenti: quello della continenza, cioè della divulgazione solo di quelle informazioni strettamente necessarie alla causa. Nel caso di specie secondo la CEDU, ricorrevano entrambi i requisiti, della
pertinenza e della continenza. I messaggi infatti erano pertinenti alle valutazioni che vengono compiute in una causa di divorzio, e il marito si era limitato a produrle esclusivamente nelle predette controversie, ed erano contenute in un file con accesso ad un pubblico limitato.