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doppio cognome
Cognome del padre al figlio, Consulta: illegittima l’attribuzione automatica

Cognome del padre al figlio, Consulta: illegittima l'attribuzione automatica.    

La regola è che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da essi concordato, salvo che decidano di comune accordo di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

La Consulta ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce, in modo automatico, il cognome del padre. In virtù del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, ambedue i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, il quale costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.

Il comunicato stampa Con una nota del 27 aprile, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale titolato “Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre” ha fatto sapere che la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, nello stesso giorno ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, all’interno nell’ordinamento, l’attribuzione del cognome ai figli.

La norma esaminata Più in dettaglio, la Consulta si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio unicamente il cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, piuttosto che quello di ambedue i genitori.

Le disposizioni violate In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio ha anticipato che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli della Costituzione: 23117, primo comma, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

I principi considerati La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce, in modo automatico, il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.

L’origine della vicenda Il Tribunale di Bolzano aveva promosso giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 262, c. I, c.c.censurandolo nella parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Facendo un ulteriore passo indietro, il Tribunale di Bolzano era stato chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), nella finalità di ottenere la rettificazione dell’atto di nascita di una bambina, i cui genitori, non uniti in matrimonio, avevano concordemente voluto attribuire il solo cognome materno, confermando tale volontà anche nel corso del procedimento dinanzi al giudice a quo. Detta scelta risultava preclusa dall’art. 262, c. I, c.c., anche all’esito della sentenza della Consulta n. 286 del 2016, dove si era riconosciuta la possibilità di aggiungere al patronimico il cognome della madre, mentre nel caso in esame la volontà di entrambi i genitori era volta all’acquisizione del solo cognome materno. Pertanto la Consulta, con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 aveva sollevato, innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, I c., c.c., nella parte in cui, in mancanza di differente accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

La regola dopo le censure Per effetto della decisione del 27 aprile 2022, la regola diventa che il figlio assume il cognome di ambedue i genitori nell’ordine dagli stessi concordato, salvo che decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

La generalità delle norme dichiarate illegittime La Corte ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli:

  • nati nel matrimonio,
  • fuori dal matrimonio,
  • adottivi.

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