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PUBBLICAZIONI Avvocato Davide Gori

Cartella clinica: la Cassazione ribadisce l’obbligo di verità e completezza  

Strumento clinico e atto pubblico con rilevanza processuale primaria, in sede penale e civile – sentenza Corte di Cassazione n. 17647/2025.

Il caso

Una paziente era stata sottoposta a taglio cesareo d’urgenza presso l’ospedale civile di Catanzaro. Secondo l’accusa, il medico responsabile dell’intervento avrebbe falsamente attestato nella cartella clinica che le manovre rianimatorie erano state eseguite da un’anestesista, mentre in realtà era stato uno specializzando ad accorgersi dell’ipossia e ad avviare il massaggio cardiaco.

L’omissione, secondo la ricostruzione accusatoria, mirava a escludere ogni propria responsabilità, attribuendo l’evento a problematiche anestesiologiche e omettendo una descrizione completa e veritiera nella documentazione clinica.

L’ipossia prolungata aveva causato gravi danni neurologici permanenti alla paziente. La Corte d’Appello aveva ritenuto legittima la descrizione sintetica, poiché le complicanze erano di natura anestesiologica e dovevano essere annotate nella relativa cartella.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha smentito tale impostazione, affermando un principio giuridico fondamentale in materia di documentazione sanitaria.

Il principio di diritto

La Corte ha ribadito che la cartella clinica, in quanto atto pubblico a rilevanza giuridica, deve contenere una rappresentazione veritiera, completa, immediata e cronologicamente ordinata degli eventi clinici rilevanti.

Non è ammesso che essa assolva ai suoi scopi mediante rinvii impliciti ad altri atti, nemmeno ad altri documenti sanitari coevi, se le circostanze omesse sono centrali nella dinamica dell’intervento e nelle sue conseguenze.

La descrizione dell’intervento deve essere completa e non può essere integrata per relationem. L’obbligo di documentazione non si assolve con riferimenti ad atti esterni.

Dolo generico e falsità documentale

Nel caso concreto, l’omissione non derivava da negligenza, ma da una scelta volta ad allontanare da sé ogni responsabilità, spostando l’attenzione su presunte mancanze dell’anestesista.

Ai fini del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza di attestare circostanze non corrispondenti al vero, a prescindere dall’intento di arrecare danno o trarre vantaggio. È escluso quando la falsità derivi da errore percettivo o mera negligenza.

La motivazione della Corte d’Appello è stata definita illogica: aveva escluso l’elemento soggettivo sostenendo che il sanitario non avesse interesse diretto a falsificare i fatti, trattandosi di un problema anestesiologico. La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di documentazione dipende dalla centralità del fatto clinico, non dalla competenza di reparto.

Rilevanza civile

Una cartella clinica lacunosa o omissiva non può pregiudicare il paziente in sede civile. In base al principio della vicinanza alla prova, spetta alla struttura sanitaria e al medico dimostrare il corretto adempimento, senza che il danneggiato subisca le conseguenze delle omissioni.

L’incompletezza della cartella può costituire elemento sintomatico per il giudice, se:
• la condotta allegata dal paziente è idonea a causare il danno;
• l’incompletezza ha reso impossibile accertare con certezza il nesso causale.

Non si tratta di una presunzione automatica, ma di un criterio probatorio che impedisce al sanitario inadempiente di avvantaggiarsi dalla propria omissione.

Conclusione

La sentenza n. 17647/2025 conferma che la cartella clinica non è un mero adempimento burocratico, ma un atto giuridico di rilievo pubblico. Essa deve documentare fedelmente i fatti, senza omissioni o rinvii, costituendo un elemento essenziale sia per la tutela del paziente sia per la corretta valutazione delle responsabilità.

La precisione nella sua redazione è una condizione imprescindibile per garantire la tutela dei diritti di pazienti e medici, e rappresenta un vero atto di cura e di giustizia.

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