Canone tv dovuto anche se è stato richiesto oscuramento dei canali Rai
Cassazione Civile, sez. VI, sentenza 01/02/2016 n° 1922
La tassa radiotelevisiva riveste natura di prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.
Questo il principio espresso dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1922 depositata il 2 febbraio 2016, dove ha peraltro negato qualsiasi specifico rapporto contrattuale tra il singolo contribuente e l’Ente gestore della televisione pubblica.
La vicenda prende origine da una cartella, notificata ad un contribuente, con la quale Equitalia richiedeva, allo stesso, il versamento del canone Rai, inevaso dal 2002 al 2007. L’uomo, a seguito di ricorso, otteneva l’annullamento della cartella: aveva infatti richiesto, nel 2002, l’oscuramento delle reti e, nel 2008, comunicato la rottura dell’apparecchio televisivo.
L’ Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione, dove i giudici della VI Sezione, annullando con rinvio la decisione della CTR Lazio, hanno condiviso la tesi della ricorrente. L’Agenzia, in dettaglio, lamentava la falsa applicazione del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, rubricato “Disciplina degli abbonamento alle radio audizioni”, nonché di norme procedurali, quali l’art. 2697 del codice civile in tema di onere della prova, e l’art. 115 del codice di rito civile sull’utilizzo delle prove.
Citando quanto già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Cassazione (Sentenza n. 24010 del 20 novembre 2007, dove, sulla constatazione del carattere tributario del canone di abbonamento radiotelevisivo, aveva affermato che la giurisdizione sulla relativa debenza spetta, quindi, al giudice tributario), la VI Sezione civile ribadisce il carattere “tributario” della tassa in questione: il canone radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, bensì costituisce una prestazione di carattere tributario fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio.
Precisa, infine, che la circostanza relativa alla richiesta di oscuramento dei canali, formulata dal contribuente e ritenuta rilevante, ai fini della decisione, dalla Commissione Tributaria, non risulta qualificabile quale fatto estintivo dell’obbligo di pagamento del canone, statuito all’art. 10 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246.