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Alcoltest: Errore nella Misurazione

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/09/2015 n° 36887

11-9-15 In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori.

D’altra parte, neppure in astratto la circostanza dell’assunzione del farmaco può assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spetta in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere dell’ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida. (Nel caso di specie, la Corte territoriale dava conto del fatto che l’imputato aveva prodotto una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione ma riteneva che ciò non provasse né l’assunzione del farmaco, né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all’assunzione di esso.) (1)

(*) Riferimenti normativi: art. 186 CdS.

(1) Cfr. Cass. Pen., sez. IV, sentenza 30 marzo 2004, n. 45070 e Cass. Pen., sez. IV, sentenza 5 aprile 2013, n. 19386.


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